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sabato 26 settembre 2015

Affirmanti incumbit probatio

Questo adagio viene direttamente dalle norme giuridiche latine, ed è in uso ancora oggi, la sua continuità nel tempo è rimasta immutata.
Affirmanti incumbit probatio:l'onere della prova spetta a chi afferma,  esprime un principio giuridico vigente ancora oggi: è compito di chi accusa portare le prove delle proprie affermazioni, non di chi si difende. 

 Precedenti di tale principio si possono riscontrare nel Digesto (22, 3, 2), in cui si leggono le parole di Paolo: Ei incumbit qui dicit, non qui negat (spetta a chi dice, non a chi nega). Anche nel Corpus iuris civilis (4, 19, 23) si legge una disposizione valida sia per Diocleziano sia per Massimiano, che esprime proprio tale principio: Actor quod adseverat probare se non posse profitendo reum necessitate monstrandi contrarium non adstringit, cum per rerum naturam factum negantis probatio nulla sit. (l'accusatore, dichiarando di non poter provare ciò che afferma, non può obbligare il colpevole a mostrare il contrario, perché, per la natura delle cose, non c'è nessun obbligo di prova per colui che nega il fatto). 

 Questo concetto viene talvolta usato dagli atei per dimostrare l'inesistenza di Dio o, per meglio dire, l'indimostrabilità della sua esistenza: in un dibattito teologico, è colui che afferma l'esistenza di una o più divinità a cui tocca il compito di dimostrare la verità della propria affermazione.

martedì 22 settembre 2015

Ad impossibilia nemo tenetur

E ci risiamo con i latini, con le loro norme giuridiche passate anche al diritto internazionale. Bello ed elegante questo adagio, di facile comprensione e dal significato chiaro e lampante. 

 Era rimasto nel cassetto della memoria, ed improvvisamente mi è tornato in mente, in tutto il suo semplice splendore.

Ad impossibilia nemo tenetur: nessuno è tenuto a fare cose impossibili. Presumibilmente è un precetto sorto già alle origini della civiltà giuridica di Roma antica, quale parte del primo insieme di leggi minime nate per regolare la convivenza civile. Tale massima fu ripresa nel Digesto (le Pandette) di Giustiniano

 Tale espressione è tuttora usata quale massima giuridica a illustrazione sintetica del principio in base al quale, se il contenuto di un'obbligazione diventa oggettivamente impossibile da adempiere per la parte che la aveva assunta, l'obbligazione è nulla per cosiddetta impossibilità oggettiva.  Nel linguaggio comune la locuzione è usata per giustificare la mancata ottemperanza a un impegno assunto, dovuta a cause di forza maggiore.


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