E ci risiamo con i latini, con le loro norme giuridiche passate anche al diritto internazionale. Bello ed elegante questo adagio, di facile comprensione e dal significato chiaro e lampante.
Era rimasto nel cassetto della memoria, ed improvvisamente mi è tornato in mente, in tutto il suo semplice splendore.
Ad impossibilia nemo tenetur: nessuno è tenuto a fare cose impossibili. Presumibilmente è un precetto sorto già alle origini della civiltà giuridica di Roma antica, quale parte del primo insieme di leggi minime nate per regolare la convivenza civile. Tale massima fu ripresa nel Digesto (le Pandette) di Giustiniano.
Tale espressione è tuttora usata quale massima giuridica a illustrazione sintetica del principio in base al quale, se il contenuto di un'obbligazione diventa oggettivamente impossibile da adempiere per la parte che la aveva assunta, l'obbligazione è nulla per cosiddetta impossibilità oggettiva.
Nel linguaggio comune la locuzione è usata per giustificare la mancata ottemperanza a un impegno assunto, dovuta a cause di forza maggiore.